PMI vittime di mancati pagamenti
Le piccole e medie imprese e i professionisti in crisi di liquidità a causa dei mancati pagamenti da parte di debitori imputati in procedimenti penali possono chiedere di accedere ai finanziamenti del Fondo per il credito alle imprese vittime di mancati pagamenti. Il Fondo eroga finanziamenti a tasso zero di importo fino a 500.000 euro e di durata non superiore a 10 anni.
Il Ministero dello Sviluppo economico, con la circolare n. 312471 del 2019, ha spiegato come si deve presentare la domanda, nonché le procedure di concessione e di erogazione delle agevolazioni. Quali sono le condizioni da rispettare per accedere ai benefici?
Il Ministero dello Sviluppo economico con la circolare 7 agosto 2019, n. 312471 illustra la procedura che professionisti e le PMI in crisi a seguito dei mancati pagamenti - da parte di soggetti artificiosamente in difficoltà economica - devono seguire per poter accedere al “Fondo per il credito alle imprese vittime di mancati pagamenti” istituito dalla legge di Stabilità 2016 (legge n. 208/2015).
La disciplina per l’accesso ai finanziamenti agevolati è stata modificata dal decreto Crescita (D.L. n. 34/2019, come convertito, con modifiche, dalla legge n. 58/2019), che ha determinato sia l’estensione della platea dei soggetti beneficiari del “Fondo PMI vittime di mancati pagamenti” ai liberi professionisti, sia l’allargamento delle fattispecie dei reati, commessi nell’ambito delle attività d’impresa, che giustificano l’intervento del Fondo: deve trattarsi non solo di parti offese in un procedimento penale (pendente alla data di presentazione delle domande di accesso al Fondo) ma anche solo ammesse o iscritte al passivo di una procedura concorsuale per la quale ci sia stata la costituzione di parte civile nel processo penale.
Voluto fortemente dalle associazioni imprenditoriali il Fondo mira a dare un aiuto a quelle tante piccole e medie imprese che rischiano di essere trascinate verso il fallimento da altre imprese artificiosamente fallite grazie alla capacità di sfruttare le pieghe della legge per sottrarsi agli obblighi di pagamento.
Le PMI hanno già iniziato ad avvalersi di questo particolare sostegno a partire dal 2017, utilizzando le indicazioni operative rese disponibili con le circolari n. 127554/2019 e n. 3203/2017 (emanata per adeguarsi alla legge n. 96/2017).
I finanziamenti agevolati vengono concessi dal Ministero dello Sviluppo Economico in regime “de minimis” e consistono in un finanziamento a tasso zero, per un massimo di 10 anni e per un importo non superiore a 500.000 euro (comunque non superiore al valore del mancato pagamento).
Soggetti beneficiari
La circolare n. 312471/2019 specifica che beneficiari dei finanziamenti in esame sono i liberi professionisti e le piccole e medie imprese (PMI) a cui non siano state pagate le somme dovute da parte di imprese debitrici imputate di una serie di delitti (estorsione, truffa, insolvenza fraudolenta e false comunicazioni sociali) commessi nell’ambito dell’attività d’impresa, situazione che deve aver creato una “potenziale crisi di liquidità” (deve esserci un rapporto non inferiore al 20% tra il quantum dei crediti non incassati e il totale dei “crediti verso clienti”).
Più precisamente i soggetti beneficiari sono le PMI (iscritte nel Registro delle imprese, anche se in concordato preventivo in continuità), e i professionisti (iscritti agli ordini professionali o aderenti alle associazioni professionali iscritte nell’elenco del MiSE) che alternativamente:
1) risultino parti offese in un procedimento penale in corso a carico dei debitori;
2) risultino ammessi o iscritti al passivo di una procedura concorsuale per la quale il curatore, il commissario o il liquidatore giudiziale si siano costituiti parte civile nel processo penale per uno o più dei delitti;
3) il cui credito sia stato riconosciuto da una sentenza definitiva di condanna per uno o più delitti.
Soggetti debitori
La circolare n. 312471/2019, definisce “debitori” sia le persone fisiche sia quelle giuridiche che siano:
1) imputate in un procedimento penale in corso (avviato in data non successiva alla presentazione della domanda), per uno o più delitti, in cui il soggetto beneficiario risulti parte offesa;
2) ovvero, condannate con sentenza definitiva (sentenza di condanna passata in giudicato ovvero qualsiasi altro atto a essa equiparato che contenga l’accertamento della responsabilità penale del debitore), per uno o più delitti, in cui il soggetto beneficiario risulti parte offesa.
Quando è ammesso l’intervento del Fondo
È possibile presentare la domanda al Fondo qualora i debitori abbiano commesso nell’ambito dell’attività d’impresa uno dei seguenti delitti:
1) estorsione (art. 629 codice penale);
2) truffa (art. 640 c.p.);
3) insolvenza fraudolenta (art. 641 c.p.);
4) false comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civile);
5) bancarotta fraudolenta (art. 216 Legge fallimentare);
6) bancarotta semplice (art. 217 L.F.);
7) ricorso abusivo al credito (art. 218 L.F.);
8) fatti di bancarotta fraudolenta (art. 223 L.F.);
9) fatti di bancarotta semplice (art. 224 L.F.);
10) ricorso abusivo al credito di cui (art. 225 L.F.).
Presentazione delle domande
Le PMI devono presentare le domande solo tramite l’apposita procedura informatica, a pena di improcedibilità.
L’accesso è riservato al rappresentante legale della PMI il quale, dopo l’identificazione e l’autenticazione tramite la Carta nazionale dei servizi (CNS), può comunque conferire a un altro soggetto delegato il potere di rappresentanza per la presentazione della domanda.
Chi compila e presenta la domanda deve firmarla digitalmente, pena l’improcedibilità, e deve avere una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e registrata nel Registro delle imprese.
La presentazione della domanda del finanziamento agevolato si articola in 5 fasi:
1) accesso alla procedura informatica;
2) immissione delle informazioni richieste per la compilazione della domanda e caricamento degli allegati richiesti;
3) generazione del modulo di domanda sotto forma di “pdf” immodificabile, contenente i dati immessi, e apposizione della firma digitale;
4) caricamento della domanda firmata digitalmente tramite l’apposita funzione resa disponibile dalla procedura informatica (rilascia il “codice di predisposizione domanda” necessario per il successivo invio);
5) immissione del “codice di predisposizione domanda” e invio della domanda predisposta all’indirizzo di PEC: fondovmp@pec.mise.gov.it. In caso di esito positivo, la domanda viene acquisita e viene rilasciata l’attestazione di avvenuta presentazione.
Dato che alcuni dati richiesti alle PMI sono “precompilati” – perché acquisiti in modalità telematica dal Registro delle imprese – la PMI dovrà provvedere al loro eventuale aggiornamento e verifica, per evitare che la procedura si “blocchi”.
I professionisti iscritti agli ordini professionali devono allegare alla domanda una DSAN (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) attestante l’iscrizione all’ordine professionale, mentre i non iscritti devono allegare l’attestazione ex legge n. 4/2013.
I soggetti beneficiari devono allegare alla domanda copia degli atti del procedimento penale in corso in loro possesso.
I soggetti beneficiari possono presentare un’unica domanda di finanziamento agevolato: la presentazione di una ulteriore domanda prima dell’adozione del provvedimento di concessione ed erogazione ed entro i termini di chiusura dello sportello per la presentazione delle domande, implica la rinuncia alla precedente domanda.
Parimenti, non verranno ammesse ulteriori domande da parte del medesimo beneficiario dopo che sia stato adottato il provvedimento di concessione ed erogazione del finanziamento.
Erogazione del finanziamento agevolato
Le domande di finanziamento agevolato sono istruite dal MiSE secondo l’ordine cronologico di presentazione (o di completamento della documentazione integrativa eventualmente richiesta dallo stesso Ministero).
Oltre a verificare la regolarità contributiva (risultante dal DURC) e la presenza di una sufficiente patrimonializzazione, il MiSE valuta anche la capacità del soggetto beneficiario di rimborsare il finanziamento agevolato richiesto.
Qualora l’importo richiesto superi i 150.000,00 euro, il MiSE dovrà acquisire la documentazione antimafia del soggetto beneficiario: come previsto dal Codice antimafia, dopo 30 giorni dalla richiesta della documentazione antimafia, il Ministero eroga il finanziamento anche senza questa documentazione, concedendolo sotto condizione risolutiva.
Le agevolazioni vengono concesse, con riferimento agli specifici settori in cui operano i soggetti beneficiari, nel rispetto dei massimali in termini di ESL (equivalente sovvenzione lordo) previsti dal Regolamento de minimis, dal regolamento “de minimis” agricoltura e dal regolamento “de minimis” pesca.
Entro 60 giorni dalla presentazione o dal completamento della domanda, il Ministero deve procedere all’adozione del provvedimento di concessione ed erogazione del finanziamento agevolato, qualora tutte le condizioni previste siano state rispettate.
Fonte: Ipsoa